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Sez. 5, Sentenza n. 2675 del 20/02/1981 Ud. (dep. 27/03/1981) Rv. 148212 - 01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1981-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148212-01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI.*

Deve escludersi l'Obbligo della comunicazione giudiziaria fino a quando l'autorita giudiziaria non disponga di elementi che consentano la sicura e completa identificazione del soggetto al quale possano essere attribuite le qualita di imputato o di indiziato di un determinato reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)