Sez. 5, Sentenza n. 2675 del 20/02/1981 Ud. (dep. 27/03/1981) Rv. 148212 - 01
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI.*
ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - PRESUPPOSTI.*
Deve escludersi l'Obbligo della comunicazione giudiziaria fino a quando l'autorita giudiziaria non disponga di elementi che consentano la sicura e completa identificazione del soggetto al quale possano essere attribuite le qualita di imputato o di indiziato di un determinato reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)