Sez. 1, Sentenza n. 4233 del 10/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153365 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - MOMENTO DI INSORGENZA - CONSEGUENZE.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO - MOMENTO DI INSORGENZA - CONSEGUENZE.*
L'Obbligo di inviare comunicazione giudiziaria sorge solo quando la autorità giudiziaria disponga di elementi apprezzabili per attribuire ad un soggetto la qualifica di imputato o di indiziato; conseguentemente devono ritenersi legittime le indagini svolte, anche a mezzo di polizia giudiziaria, per pervenire alla sicura identificazione dell'imputato o indiziato, pur se non precedute dalle formalità dell'art. 304 cod. pen.. (Conf mass n 148212 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)