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Sez. 5, Sentenza n. 22147 del 16/10/2006 (Rv. 594774 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Imponibile - Valore iniziale - Individuazione - Riferimento a precedente trasferimento - Eccezione - Fondi rustici - Riferimento al valore venale determinato con valutazione automatica, in base alle leggi n. 1044 del 1954 e n. 355 del 1959.
Stato
decisa il 2006-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594774-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

Per la determinazione dell'imponibile assoggettato ad INVIM, il valore iniziale di un immobile, in correlazione ad un precedente acquisto che abbia comportato il pagamento di imposta di registro o di successione, va individuato, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, a prescindere dal valore venale e con esclusivo riferimento al valore accertato in detta pregressa sede, indipendentemente dal modo in cui l'accertamento sia stato operato, e ciò con la sola eccezione, espressamente contemplata, dei fondi rustici, rispetto ai quali il secondo comma della medesima disposizione sancisce il solo criterio del valore venale al momento dell'acquisto stesso se il valore dell'immobile agli effetti dell'imposta di registro o di successione è stato determinato ai sensi delle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 355, relative proprio ai fondi rustici.

Riferimenti normativi: Legge 20/10/1954 num. 1044 CORTE COST., Legge 27/05/1959 num. 355, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)