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Sez. 5, Sentenza n. 21462 del 12/10/2007 (Rv. 600990 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Valore iniziale - Accertamento per effetto di determinazione automatica a seguito dell'applicazione delle norme sul condono fiscale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600990-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE

L'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, istitutivo dell'INVIM, nel disporre che il valore iniziale dell'immobile da prendere in considerazione al fine della determinazione dell'incremento imponibile è quello dichiarato od accertato per l'imposta di registro e sulle successioni in occasione del suo precedente acquisto, si riferisce al valore definitivamente accertato in tale sede, indipendentemente dal modo in cui l'accertamento sia avvenuto. Ne consegue che, quando il valore del precedente trasferimento sia stato determinato in applicazione del cosiddetto condono o di altro meccanismo di definizione automatica, il relativo ammontare configura il suddetto valore iniziale, senza alcuna possibilità di successiva modificazione, anche in relazione ad un asserito diverso valore venale.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)