Sez. 5, Sentenza n. 7764 del 03/04/2006 (Rv. 588676 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Bene immobile acquistato per successione ed attribuito in sede di divisione - Determinazione del valore iniziale - Riferimento al valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta di successione - Fondamento - Natura dichiarativa della divisione - Limiti - Corrispondenza dei beni attribuiti alla quota di diritto - Attribuzione di una porzione d'immobile - Determinazione del valore iniziale in proporzione a quello dell'intero immobile - Limiti - Quote omologhe o complementari - Incremento di valore corrispondente all'inflazione - Assoggettamento a tassazione - Configurabilità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di INVIM, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per individuare il valore iniziale di un bene immobile acquistato per successione, occorre avere riguardo al valore definitivamente accertato per il pagamento della relativa imposta (ovvero a quello venale al momento di tale acquisto, se l'imposta di successione è stata determinata in base alle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044, e 27 maggio 1959, n. 355). Tale criterio trova applicazione anche se il bene sia stato oggetto di divisione ereditaria, attesa la natura dichiarativa di quest'ultima, quanto meno nel caso in cui i beni attribuiti corrispondano alla quota di diritto, in quanto in tale ipotesi, non essendovi conguaglio, l'atto divisorio non può essere neppure parzialmente equiparato ad un un atto traslativo. Qualora poi, in sede di divisione, venga attribuita una porzione di un immobile dichiarato per l'intero nella denuncia di successione ai fini dell'accertamento della relativa imposta, il valore iniziale dev'essere proporzionalmente determinato in base al valore dell'intero, almeno se le porzioni sono omologhe o complementari. Poiché, infine, l'art. 6 indica, quale primo termine per la comparazione di valore, il momento dell'acquisto del bene, che non è quello dell'attribuzione in proprietà esclusiva del bene comune o della porzione di esso, dev'essere assoggettato a tassazione il valore che compensi l'inflazione, incremento della stima del bene necessario per procedere alla divisione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 723, Cod. Civ. art. 727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)