diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 47559 del 16/07/2019 Cc. (dep. 22/11/2019) Rv. 277991 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame - Proposizione per la prima volta nel giudizio di cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2019-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277991-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione avverso misure cautelari, l'eccezione relativa alla mancata trasmissione di atti rilevanti da parte del pubblico ministero al tribunale del riesame non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)