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Sez. 6 - , Sentenza n. 7355 del 19/09/2018 Cc. (dep. 18/02/2019) Rv. 275208 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Atti sopravvenuti favorevoli all'indagato - Tardivo deposito - Deducibilità in Cassazione - Limiti - Necessaria proposizione dell'eccezione in sede di riesame - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275208-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso in cassazione avverso misure cautelari, è inammissibile la deduzione della tardiva trasmissione di atti ritenuti favorevoli per l'indagato, in violazione dell'art.309, commi 5 e 10, cod.proc.pen., qualora l'eccezione non sia stata tempestivamente formulata dinanzi al tribunale del riesame, atteso che solo tale organo può compiere la necessaria valutazione di merito in ordine al valore contenutistico dell'atto tardivamente trasmesso, al fine di stabilire il momento in cui tale atto sia entrato nella disponibilità del pubblico ministero e se esso costituisca elemento sopravvenuto favorevole per l'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)