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Sez. 6, Sentenza n. 45911 del 26/09/2011 Cc. (dep. 09/12/2011) Rv. 251181 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti trasmessi al G.i.p. ed elementi sopravvenuti - Completezza della trasmissione - Accertamento - Competenza del giudice di merito - Rilevabilità nel giudizio di legittimità - Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 2011-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251181-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari personali, l'accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, commi quinto e decimo, cod. proc. pen., spetta solo al giudice di merito. Ne consegue che la Corte di cassazione può dichiarare l'inefficacia della misura solo se la questione sia stata dedotta ed il relativo contraddittorio sia stato instaurato dinanzi al giudice di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)