Sez. 2, Sentenza n. 2181 del 27/05/1977 (Rv. 385906 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - TRANSAZIONI - APPLICABILITA ALL'AVVERSARIO DEL CLIENTE - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA SOLIDARIETA - NECESSITA - CONTESTAZIONE DELLA SOLIDARIETA - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNAZIONE CON I MEZZI ORDINARI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO - TRANSAZIONI - APPLICABILITA ALL'AVVERSARIO DEL CLIENTE - CONDIZIONI - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA SOLIDARIETA - NECESSITA - CONTESTAZIONE DELLA SOLIDARIETA - DECISIONE CON SENTENZA - IMPUGNAZIONE CON I MEZZI ORDINARI.*
Il procedimento speciale di cui agli artt 28, 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, sugli onorari professionali in materia civile puo trovare applicazione in ipotesi di transazione della lite (prevista dall'art 68 del RDL 27 novembre 1933, n 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) anche nei confronti dello avversario del cliente, tenuto solidalmente al pagamento degli onorari e delle spese processuali quando non sia in contestazione il vincolo di solidarieta, che costituisce l'unica ragione giustificatrice della sua operativita in tale ipotesi, quando detto vincolo sia contestato, riprendono in vigore le norme comuni e la relativa pronuncia deve avere i caratteri formali e sostanziali di un'ordinaria sentenza, soggetta a tutti i mezzi di impugnazione consentiti per la stessa. (nella specie, la ricorrente contestava di aver partecipato alla conclusione della transazione, assumendo che questa era intervenuta tra parti diverse e cioe nei confronti di un'impresa individuale, solo successivamente assorbita da essa societa).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)