Sez. 2, Sentenza n. 1680 del 07/03/1983 (Rv. 426533 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTO CHE DECIDE L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - APPELLO - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
È inammissibile l'appello avverso il provvedimento che, in qualunque Forma e con qualunque denominazione, abbia definito la opposizione all'ingiunzione proposta a norma dell'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, qualora tale provvedimento si limiti a giudicare delle pretese dell'avvocato al pagamento di prestazioni giudiziali avanzate nei confronti del suo cliente e della parte avversaria, con esso condebitrice in dipendenza di intervenuta transazione della lite, ove non sia stato posto in discussione il relativo vincolo di solidarietà. (V 4955/81, mass n 415725; (V 797/79, mass n 396975; (V 2181/77, mass n 385906).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)