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Sez. 2 - , Sentenza n. 19057 del 06/07/2021 (Rv. 662043 - 01)

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Persona giuridica - Associazioni non riconosciute - Amministrazione e ordinamento - Disciplina - Ricorso all'analogia - Fusione - Applicazione dell'art 2504 c.c..
Stato
decisa il 2021-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662043-01

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

Le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica piu dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente, è fatto riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti,dell'organismo nato dalla unificazione.(Principio applicato a fattispecie antecedente all'introduzione dell'art. 42 bis c.c.).

Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 42 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)