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Sez. 3, Sentenza n. 583 del 14/03/1967 (Rv. 326561 - 01)

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - AMMINISTRAZIONE E ORDINAMENTO - DISCIPLINA - RICORSO ALL'ANALOGIA - FUSIONE - APPLICAZIONE DELL'ART 2504 COD CIV.*
Stato
decisa il 1967-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326561-01

PERSONA GIURIDICA - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE - AMMINISTRAZIONE E ORDINAMENTO - DISCIPLINA - RICORSO ALL'ANALOGIA - FUSIONE - APPLICAZIONE DELL'ART 2504 COD CIV.*

Le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In Mancanza di una normativa giuridica piu dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in Mancanza di una diversa volonta espressa dagli associati e possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle Disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le societa e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente e fatto riferimento all'art. 2504 cod.civ., relativo alla fusione di societa, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae a controllo in Sede di legittimita, se il relativo apprezzamento e congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro Estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell'organismo NATO dalla unificazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)