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Sez. 3 - , Ordinanza n. 2496 del 03/02/2021 (Rv. 660546 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso per cassazione proposto da società ricorrente diversa da quella che la rappresentava nel giudizio di merito - Intervenuta incorporazione della rappresentante nella ricorrente - Ammissibilità - Produzione dell'atto di fusione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660546-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Non è inammissibile il ricorso per cassazione proposto da società titolare dei diritti di cui si controverte, legittimata a stare ed a resistere in giudizio anche in sede di legittimità, a prescindere dalla circostanza dell'avvenuta incorporazione della società che l'aveva rappresentata nel giudizio di merito, della quale, di conseguenza, non è necessaria la prova mediante produzione documentale dell'atto di fusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)