Sez. 1, Sentenza n. 10693 del 10/05/2007 (Rv. 599859 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Perfezionamento - Principio cosiddetto della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Conseguenza - Tempestività della notificazione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata: e ciò anche nell'ipotesi in cui l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d'impulso della parte. (Fattispecie relativa a notificazione del ricorso per cassazione non eseguita tempestivamente per la inesattezza della indicazione del luogo del domicilio eletto in cui la impugnazione doveva essere notificata, senza che la parte potesse avvedersene se non all'esito del tentativo di notificazione non riuscito: nella occasione la S.C. ha ritenuto che detta parte aveva facoltà di rinnovare la notificazione entro lo stesso termine stabilito dalla legge per la proposizione del ricorso, decorrente dal momento in cui era stata posta in condizione di sapere che il precedente tentativo di notificazione non si era perfezionato).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)