Sez. 5, Sentenza n. 6547 del 12/03/2008 (Rv. 602726 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione infruttuosamente tentata - Rinnovazione - Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare - Conseguenze - Ammissibilità del gravame - Condizioni - Non imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui la prima notificazione non si era perfezionata a causa dell'avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conoscibile da parte del notificante, in quanto alla data della notificazione lo studio indicato sull'avviso degli avvocati risultava ancora ubicato al precedente indirizzo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)