Sez. 2, Sentenza n. 24702 del 21/11/2006 (Rv. 593250 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Perfezionamento - Principio c.d. della scissione degli effetti stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale - Perfezionamento per il notificante - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Mancato perfezionamento nei confronti del destinatario per fatto non imputabile al notificante - Rinnovazione - Ammissibilità - Conseguenza - Tempestività della notificazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e n. 154 del 2005 ed, in particolare, dell'affermazione, dalle stesse scaturente, del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sull'assunto che il medesimo non sia stato notificato nel termine dei sessanta giorni previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., qualora la parte ricorrente abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario entro l'anzidetto termine e, una volta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per cause indipendenti dalla propria volontà (nella specie effettuata presso il procuratore domiciliatario della controparte indicato nella sentenza notificata, poi risultato deceduto), abbia proceduto, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)