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Sez. U, Sentenza n. 4019 del 18/12/1968 (Rv. 337618 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - DOMANDA DI UN PRIVATO DIRETTA AD OTTENERE IL PASSAGGIO SUL FONDO DEL VICINO PER FAR ESEGUIRE LAVORI DI RIPARAZIONE IN UNA COSTRUZIONE DI SUA PROPRIETA - ECCEZIONE DI ILLICEITA DELLA COSTRUZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1968-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337618-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE - DOMANDA DI UN PRIVATO DIRETTA AD OTTENERE IL PASSAGGIO SUL FONDO DEL VICINO PER FAR ESEGUIRE LAVORI DI RIPARAZIONE IN UNA COSTRUZIONE DI SUA PROPRIETA - ECCEZIONE DI ILLICEITA DELLA COSTRUZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - SUSSISTENZA.*

La linea di distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa e data dal cosiddetto petitum sostanziale che e costituito dal concorso o dalla reciproca integrazione tra petitum e causa petendi, desunti attraverso un processo d'individuazione nel quale, pur non potendosi prescindere dal petitum, in quanto esso determina i concreti poteri decisori stabiliti dalla legge per l'una e per l'altra giurisdizione, va attribuito rilievo preponderante alla causa petendi in funzione dell'appartenenza della singola controversia alla sfera del diritto soggettivo, piuttosto che a quella dell'interesse e devesi, infine, avere riguardo alla situazione giuridica obiettiva denunciata e non gia alla prospettazione che della domanda abbia fatto la parte. (nella specie, il proprietario di una costruzione abusivamente eseguita pretendeva il passaggio sul fondo del vicino per far eseguire lavori nella costruzione medesima e il vicino, opponendosi, aveva eccepito l'illiceita della costruzione. La Corte suprema ha ritenuto che la liceita della costruzione veniva in esame solo incidenter tantum e che sussisteva, pertanto, la giurisdizione dell' autorita giudiziaria ordinaria). (V. N. 413-68, mass. N. 331414 n. 1999-67, mass. N. 329027).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)