Sez. U, Sentenza n. 413 del 08/02/1968 (Rv. 331414 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - PETITUM SOSTANZIALE.*
Il criterio distintivo tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa si desume non dal solo petitum, sibbene anche, e principalmente, dalla causa petendi, cioe dal cosi detto petitum sostanziale, che si identifica con la intrinseca natura dell'interesse dedotto in lite, in funzione della reale protezione accordata dall'ordinamento giuridico alla posizione soggettiva dedotta dal privato a fondamento della pretesa, onde non basta, per escludere la giurisdizione amministrativa ed affermare quella ordinaria, che il privato assuma di essere stato leso in un suo diritto subiettivo o neghi in radice il potere della pubblica amministrazione, ma occorre accertare che l'ordinamento giuridico riconosca alla posizione soggettiva, dedotta in giudizio dal privato, una protezione diretta ed immediata, con esclusione di qualsiasi potere discrezionale della pubblica amministrazione di incidere, comunque, sulla posizione medesima. (V. 902-66, massima n. 321798 899-66, massima n. 321789 377-65 220-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)