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Sez. L, Sentenza n. 1656 del 16/02/1988 (Rv. 457680 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ ED INFANZIA - ONMI (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER I DIPENDENTI DELLA DISCIOLTA OPERA - DISCIPLINA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 698 DEL 1975 - PORTATA - CRITERIO DI RIFERIMENTO PER IL COMPUTO DI DETTA INDENNITÀ - DIPENDENTE OPTANTE PER L'ISCRIZIONE ALLA CASSA PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ANZICHÉ ALL'INPS - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ QUALE EMOLUMENTO INTEGRATIVO OLTRE ALLA PENSIONE ED ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1988-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457680-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ ED INFANZIA - ONMI (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - INDENNITÀ DI BUONUSCITA PER I DIPENDENTI DELLA DISCIOLTA OPERA - DISCIPLINA EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 698 DEL 1975 - PORTATA - CRITERIO DI RIFERIMENTO PER IL COMPUTO DI DETTA INDENNITÀ - DIPENDENTE OPTANTE PER L'ISCRIZIONE ALLA CASSA PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ANZICHÉ ALL'INPS - DIRITTO ALLA PREDETTA INDENNITÀ QUALE EMOLUMENTO INTEGRATIVO OLTRE ALLA PENSIONE ED ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - SPETTANZA.*

Con riguardo al sistema normativo dell'indennità di buonuscita per i dipendenti della disciolta opera nazionale maternità ed infanzia (OMNI), l'art. 9 della legge n. 698 del 1975, nel testo modificato dall'art. 5 della legge n. 563 del 1977, - norma che ha previsto che il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dell'opera, trasferiti dopo lo scioglimento della stessa agli enti locali, debba essere liquidato per i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni riceventi nella misura prevista per il relativo personale, e, per il periodo di servizio prestato presso l'opera, nella misura prescritta per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente - non ha inciso sulla struttura dell'indennità di buonuscita, negandone, per il periodo di servizio prestato presso l'OMNI, il diritto ai dipendenti che avessero esercitato l'opzione prevista dalla normativa regolamentare interna (art. 2 decreto interministeriale 5 agosto 1969), ma ha dettato soltanto il criterio di riferimento per il relativo computo, avuto riguardo alle somme versate dal singolo dipendente durante il periodo di servizio prima dello scioglimento dell'ente e dello stesso Esercizio del diritto di opzione. Consegue che il dipendente che abbia optato per l'iscrizione alla cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali (in luogo dell'iscrizione all'INPS) ha diritto, all'atto della cessazione del rapporto, oltre alla pensione e all'indennità di anzianità, anche alla cosiddetta indennità di buonuscita quale emolumento integrativo (soggetto a rivalutazione monetaria) del trattamento di fine rapporto. (V 250/87, mass n 450009; (V 6577/86, mass n 448723).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1975 num. 698 art. 5, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)