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Sez. L, Sentenza n. 7348 del 18/07/1990 (Rv. 468279 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'OPERA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - SPETTANZA PER IL PERIODO DI SERVIZIO PRESSO DETTO ENTE E SECONDO IL REGOLAMENTO DEL MEDESIMO - ESERCIZIO DI OPZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA C.P.D.E.L. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468279-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE - TRASFERIMENTO AGLI ENTI LOCALI A SEGUITO DELLA SOPPRESSIONE DELL'OPERA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - SPETTANZA PER IL PERIODO DI SERVIZIO PRESSO DETTO ENTE E SECONDO IL REGOLAMENTO DEL MEDESIMO - ESERCIZIO DI OPZIONE PER L'ISCRIZIONE ALLA C.P.D.E.L. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Secondo il sistema delle leggi n. 698 del 1975 e n. 563 del 1977, al personale della disciolta opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (o.N.M.i.), trasferito, senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, alle dipendenze di enti locali, spetta, alla cessazione dell'unico rapporto, sia l'indennità di anzianità - composta dell'indennità di anzianità relativa al periodo di servizio presso l'o.N.M.i. Nonché da quella (parimenti denominata) dovuta, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 70 del 1975, per il successivo servizio presso gli enti riceventi - sia, in relazione al periodo trascorso all'o.N.M.i., l'indennità di buonuscita prevista dal regolamento della stessa o.N.M.i., oltre l'indennità premio di servizio per il successivo periodo alle dipendenze degli enti locali. La detta indennità di buonuscita compete anche in caso di Esercizio di opzione per l'iscrizione alla C.P.d.e.L., pur se tale opzione sia ritenuta preclusiva del diritto in Sede d'interpretazione dello art. 2 del regolamento dell'o.N.M.i., avendo l'indicato sistema legislativo determinato il superamento delle Disposizioni del regolamento stesso che erano state predisposte in vista della normale e definitiva cessazione dei singoli rapporti, salvaguardandole solo in relazione ai criteri contabili da utilizzare per la quantificazione delle singole spettanze. (Conf 1656/88, mass n 457680; (Conf 2193/88, mass n 458018; (Conf 3601/88, mass n 458897).*

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 1, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 8 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 4, Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)