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Sez. 1, Sentenza n. 13314 del 29/11/1999 (Rv. 531642 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Regione Veneto - Decadenza per perdita dei requisiti per l'assegnazione ex legge reg. n. 19 del 1990 (nella specie, non disponibilità di altro alloggio adeguato in ambito regionale) - Portata - Caducazione dell'atto di assegnazione - Esclusione - Incidenza sul rapporto locativo - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità ai rapporti in atto.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531642-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

In tema di disciplina degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, l'art. 41 della legge regionale del Veneto n. 19 del 1990, che prevede la decadenza dall'assegnazione, tra l'altro, nel caso di perdita da parte dell'assegnatario dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 della stessa legge, trova applicazione anche ai rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale, senza, perciò, potersi considerare disposizione retroattiva, e, come tale, in contrasto con il principio generale della irretroattività della legge. Essa, infatti, non incide sul fatto costitutivo del diritto all'assegnazione, limitandosi, invece, a regolare le situazioni effettuali inerenti ai rapporti in corso, che, in quanto rapporti di durata, non consentono di configurare un diritto degli assegnatari alla immodificabilità degli stessi.(Fattispecie relativa a decadenza per sopravvenuta disponibilità di altro adeguato alloggio nell'ambito del territorio regionale).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1235 art. 2, Legge Reg. Veneto 20/03/1990 num. 19 art. 41, Legge Reg. Veneto 20/03/1990 num. 19 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)