Sez. 5, Sentenza n. 16115 del 20/07/2007 (Rv. 601248 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Annullamento d'ufficio in pendenza del termine per l'accertamento - Efficacia "ex tunc" - Conseguenze - Nuovo accertamento - Soggezione alla disciplina dell'accertamento integrativo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
L'annullamento d'ufficio dell'avviso di accertamento, disposto in pendenza del termine per l'accertamento, comporta per l'Amministrazione finanziaria l'esercizio doveroso della potestà impositiva, che ha quindi luogo in via originaria, per effetto della rimozione dell'atto annullato con efficacia "ex tunc"; il nuovo accertamento non soggiace pertanto alla disciplina dettata dall'art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per l'accertamento modificativo o integrativo, il quale presuppone l'esistenza di un atto valido ed ha la funzione di aumentare il "quantum" della pretesa tributaria, in presenza di nuovi elementi venuti a conoscenza dell'Ufficio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)