Sez. 5, Sentenza n. 10949 del 14/05/2007 (Rv. 597736 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Impugnazione per vizi formali - Autonnullamento e sostituzione nel corso del giudizio - Conseguenze - Accoglimento del ricorso - Incidenza sul nuovo avviso di accertamento - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte, qualora, avendo il contribuente impugnato l'avviso di accertamento per vizi formali, l'Amministrazione provveda a sostituirlo con un nuovo avviso, recante l'esplicita dichiarazione che con esso si annulla in via di autotutela il primo, il giudicato di annullamento successivamente formatosi in ordine a quest'ultimo, in quanto determinato da considerazioni di ordine formale, non produce alcun effetto di carattere sostanziale nei confronti del nuovo provvedimento, immune da vizi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)