Sez. 5, Sentenza n. 22827 del 08/10/2013 (Rv. 628487 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Autotutela della P.A. - Limiti - Annullamento di un precedente atto di annullamento - Ammissibilità - Conseguenze - Riviviscenza dell'originario atto impositivo - Esclusione - Conseguenze - Obbligo di esercizio del potere impositivo - Configurabilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In materia tributaria, il potere della P.A. di provvedere in via di autotutela e con effetti retroattivi all'annullamento d'ufficio (o alla revoca) degli atti illegittimi o infondati (nella specie, un atto di contestazione di sanzioni) è espressamente riconosciuto dall'art. 2-quater, comma 1, del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656) e non sussistono ragioni per non ritenere che possa essere annullato anche un precedente atto di annullamento, senza che da tale annullamento, tuttavia, consegua la riviviscenza dell'originario atto impositivo, ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento. Ne consegue che, in tal caso, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di un positivo esercizio del suo potere impositivo mediante un nuovo atto "sostitutivo" del precedente, da adottare entro il termine previsto per il compimento dell'atto.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)