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Sez. 5, Sentenza n. 13494 del 27/07/2012 (Rv. 623647 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE | Fattispecie prevista dall'art. 303 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Presupposti - Dichiarazioni non corrispondenti all'accertamento in relazione all'origine delle merci - Illecito amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623647-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia doganale, anche ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, che punisce chi renda "dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva" non corrispondenti all'accertamento degli Uffici finanziari, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione sia ascrivibile a dolo o colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto non punibile, per assenza dell'elemento soggettivo, la falsa o difforme dichiarazione sull'origine delle merci resa da un importatore al quale, in base ad un accertamento di fatto immune da vizi logici, il giudice di merito aveva ritenuto non ascrivibile alcuna mancanza di attenzione, imprudenza o violazione di legge).

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 303, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)