Sez. 5, Sentenza n. 13068 del 15/06/2011 (Rv. 618420 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Illecito - Elemento soggettivo - Coscienza e volontà della condotta vietata - Sufficienza - Colpa in ordine al fatto vietato - Presunzione - Prova contraria - Onere dell'autore - Carenza dell'elemento soggettivo - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai fini dell'affermazione di responsabilità del contribuente, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l'azione od omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, e la prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'Ufficio avesse adempiuto al proprio onere probatorio, dimostrando la "culpa in vigilando" del contribuente, che era stato avvisato dal proprio consulente, incaricato della tenuta delle scritture contabili, di non avere ricevuto dal precedente consulente parte della contabilità, per cui spettava al contribuente medesimo contestare la fondatezza, l'attendibilità ed il significato della circostanza evidenziata dall'Amministrazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)