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Sez. 5, Sentenza n. 27448 del 19/11/2008 (Rv. 605440 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Elemento soggettivo delle violazioni tributarie - Principio di colpevolezza "ex" art. 5 d.lgs. n. 472 del 1997 - Nozione - Fattispecie relativa a furto delle scritture contabili.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605440-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o con negligenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto non punibile, per assenza dell'elemento soggettivo, l'omessa tenuta della contabilità a seguito di un furto che aveva riguardato la contabilità medesima).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)