Sez. 1, Sentenza n. 637 del 23/01/1987 (Rv. 450355 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - DIFETTO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA E PERSONALE DELLA INFRAZIONE - TEMPESTIVA NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE - INVALIDITÀ DELL'INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - SANZIONI PECUNIARIE - DIFETTO DI CONTESTAZIONE IMMEDIATA E PERSONALE DELLA INFRAZIONE - TEMPESTIVA NOTIFICA DEGLI ESTREMI DELLA VIOLAZIONE - INVALIDITÀ DELL'INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, nella disciplina di cui alla legge 24 dicembre 1975 n. 706, l'inosservanza dello art. 6 di detta legge, circa l'Obbligo dell'immediata contestazione personale dell'infrazione (ove possibile), non spiega effetti invalidanti sull'ordinanza-ingiunzione irrogativa della pena, sempre che si sia provveduto tempestivamente alla notificazione degli estremi della violazione (salva restando la Rilevanza di detta omissione in Sede di valutazione dell'efficacia probatoria dell'atto di accertamento).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1967 num. 317 art. 7, Legge 24/12/1975 num. 706 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)