Sez. 1, Sentenza n. 7336 del 18/07/1990 (Rv. 468268 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA DELLA CACCIA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA E PERSONALE - DIFETTO - NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA SANZIONE - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE - DISCIPLINA DELLA CACCIA - CONTESTAZIONE IMMEDIATA E PERSONALE - DIFETTO - NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ORDINANZA INGIUNZIONE IRROGATIVA DELLA SANZIONE - INVALIDITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Anche in tema di violazioni alla disciplina sulla caccia di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 968, nel sistema sanzionatorio fissato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, l'eventuale inosservanza dell'Obbligo della contestazione immediata e personale al trasgressore, ove sia possibile, previsto dall'art. 14 comma primo della legge n. 689 del 1981, non spiega effetti invalidanti sulla ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, sempre che si sia provveduto alla contestazione mediante notificazione tempestiva del processo verbale di accertamento, ai sensi del comma secondo della stessa disposizione, a nulla rilevando che in detto verbale siano indicate circostanze non rappresentate oralmente ai contravventori all'atto della constatazione dell'infrazione. (Conf 5763/88, mass n 460288; (Conf 56/88, mass n 456714; (Conf 637/87, mass n 450355).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1977 num. 968 art. 28 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)