Sez. L, Sentenza n. 1369 del 18/03/1978 (Rv. 390749 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RIASSUNZIONE - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE - SOTTRAZIONE ALLA CONDANNA MEDIANTE OFFERTA DELLA RIASSUNZIONE ENTRO TRE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO - MODIFICAZIONE DELL'ORIGINARIA DOMANDA DI RIASSUNZIONE IN DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA - CONDANNA ALLA RIASSUNZIONE - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - RIASSUNZIONE - DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - CONDANNA DEL DATORE DI LAVORO ALLA RIASSUNZIONE - SOTTRAZIONE ALLA CONDANNA MEDIANTE OFFERTA DELLA RIASSUNZIONE ENTRO TRE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA - FACOLTA DEL DATORE DI LAVORO - MODIFICAZIONE DELL'ORIGINARIA DOMANDA DI RIASSUNZIONE IN DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA - CONDANNA ALLA RIASSUNZIONE - ULTRAPETIZIONE - INSUSSISTENZA.*
La disciplina dei licenziamenti individuali di cui all'art 8 della legge n 604 del 1966 (poi modificata dall'art 18 della legge n 300 del 1970) prevedeva, in caso di licenziamento illegittimo, che il datore di lavoro fosse tenuto a riassumere il dipendente ovvero a corrispondergli il risarcimento dei danni: conseguentemente, la sentenza di condanna del datore di lavoro a riassumere il dipendente non puo avere altro valore se non quello meramente riproduttivo e dichiarativo della facolta, riconosciuta dalla legge al datore di lavoro, di sottrarsi alla condanna con l'offerta - seguita da accettazione da parte del lavoratore - della riassunzione che egli faccia entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza e con effetti ex nunc. Non puo ritenersi, pertanto, infondata la domanda del lavoratore che, in Sede di precisazione delle conclusioni, richieda unicamente il risarcimento del danno senza piu riproporre la domanda di riassunzione avanzata con l'atto introduttivo, ne viziata da ultrapetizione la sentenza che, cio nonostante, condanni il datore di lavoro alla riassunzione del lavoratore. (Conf 1722/76, mass n 380482).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)