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Sez. L, Sentenza n. 1722 del 15/05/1976 (Rv. 380482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - RIASSUNZIONE - OBBLIGO PRIMARIO - RISARCIMENTO - OBBLIGO SOSTITUTIVO - PETITUM DELL'IMPUGNAZIONE - CONDANNA DI RISARCIMENTO - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - IMPUGNAZIONE EX ART 8 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - RIASSUNZIONE - OBBLIGO PRIMARIO - RISARCIMENTO - OBBLIGO SOSTITUTIVO - PETITUM DELL'IMPUGNAZIONE - CONDANNA DI RISARCIMENTO - NECESSITA - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art 8 della legge n 604 del 1966 se, rispetto al licenziamento senza giusta causa, si puo considerare primario l'Obbligo di riassunzione e sostitutivo quello di risarcimento, la domanda del lavoratore e la pronuncia giudiziale, dopo il rifiuto del datore di lavoro, non possono avere altro contenuto se non la condanna al risarcimento, sia perche la riassunzione e incoercibile, sia perche - intervenendo successivamente e con effetti ex nunc - e necessariamente una prestazione diversa da quella richiesta e costituisce un mezzo col quale il datore di lavoro, soddisfacendo l'interesse, eventualmente ancora esistente, del lavoratore a ottenere un posto di lavoro, si sottrae al risarcimento del danno; con la conseguenza che oggetto unico della condanna debba essere il risarcimento, salva restando la facolta del datore di lavoro di sottrarsi alla condanna con l'offerta (seguita da accettazione da parte del lavoratore) della riassunzione che egli faccia entro tre giorni dalla comunicazione della sentenza. (Conf 3094/72, mass n 360869).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)