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Sez. 1, Sentenza n. 4592 del 11/05/1994 (Rv. 486573 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Indennità determinata con criteri provvisori e con salvezza di futuro conguaglio ex legge n. 385 del 1980 - Integrazione - Domanda - Opposizione alla stima - Configurabilità - Esclusione - Cognizione - Giudice competente.
Stato
decisa il 1994-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486573-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la domanda di integrazione di una indennità che, pur definitiva nell'ambito del procedimento amministrativo di espropriazione, è stata determinata con criteri provvisori e con salvezza di futuro conguaglio a norma della legge 29 luglio 1980 n. 385 (dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 1983 della Corte Cost.), non può essere qualificata come domanda di opposizione alla stima ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, poiché presuppone una stima divenuta incontestabile (per la mancata opposizione, o perché accettata o altrimenti resasi irretrattabile). Ne consegue che la predetta domanda di integrazione esula dalla specifica ed eccezionale competenza della Corte d'Appello stabilita dal menzionato art. 19 legge n. 865 del 1971 e spetta, secondo le norme ordinarie, alla cognizione del tribunale territorialmente competente.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)