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Sez. 1, Sentenza n. 4917 del 05/05/1995 (Rv. 492117 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Area fabbricabile - Cessione volontaria - Prezzo - Determinazione - Criteri ex legge n. 385 del 1980 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492117-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Qualora il procedimento espropriativo di area fabbricabile si concluda con un contratto di cessione volontaria, in base a prezzo fissato secondo i criteri della legge 29 luglio 1980 n. 385, salvo successivo conguaglio, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità di tali criteri (sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983) implica il diritto del cedente di ottenere, rispetto a quello incassato a titolo di acconto, la maggiore entità del prezzo definitivo, da determinarsi secondo le regole della legge 25 giugno 1865 n. 2359.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)