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Sez. 1, Sentenza n. 7070 del 28/07/1994 (Rv. 487562 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Area fabbricabile - Cessione volontaria -Criteri di determinazione del prezzo ex legge n. 385 del 1980 - Declaratoria di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Maggiore entità del prezzo definitivo - Domanda - Cognizione - Giudice competente.
Stato
decisa il 1994-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487562-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Qualora il procedimento espropriativo di area fabbricabile si concluda con un contratto di cessione volontaria, in base a prezzo fissato secondo i criteri della legge 29 luglio 1980 n. 385, salvo successivo conguaglio, la sopravvenuta declaratoria di illegittimità di tali criteri (sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983) implica il diritto del cedente di ottenere, rispetto a quello incassato a titolo di acconto, la maggiore entità del prezzo definitivo, da determinarsi secondo le regole della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e la relativa domanda, non rientrando fra le specifiche previsioni dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in tema di opposizione alla stima dell'indennità, resta soggetta ai comuni canoni di competenza.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)