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Sez. L - , Sentenza n. 6798 del 19/03/2018 (Rv. 647606 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE | Inidoneità fisica sopravvenuta - Adattamenti organizzativi - Obbligo di verifica a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Obbligo di interpretazione conforme all'art. 5 della Dir. 2000/78/CE - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647606-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - IN GENERE

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di "handicap", sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro ai fini della legittimità del recesso, che discende, pur con riferimento a fattispecie sottratte "ratione temporis" alla applicazione dell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. n. 216 del 2003, di recepimento dell'art. 5 della Dir. 2000/78/CE, dall'interpretazione del diritto nazionale in modo conforme agli obiettivi posti dal predetto art. 5.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 27/11/2000 num. 78 art. 5, Decreto Legisl. 09/07/2003 num. 216 art. 3 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)