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Sez. 1 - , Sentenza n. 3840 del 14/02/2017 (Rv. 644437 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE | Determinazione dell'indennità provvisoria - Domanda di accertamento dell'indennità definitiva da parte degli espropriati - Qualificazione come opposizione alla stima - Esclusione - Accertamento della giusta indennità da parte della corte d'appello - Modalità.
Stato
decisa il 2017-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644437-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

In tema di espropriazione per pubblico interesse, dal momento che la determinazione dell’indennità provvisoria non è suscettibile di opposizione (che, ai sensi e con le forme di cui all’art. 19 della l. n. 865 del 1971, è proponibile solo avverso la liquidazione definitiva dell'indennità medesima), la successiva domanda di quantificazione dell'indennità definitiva da parte degli espropriati non va qualificata come opposizione alla stima, ma impone un accertamento della giusta indennità ex art. 42 Cost. da parte della corte d'appello, la quale, previa verifica della ricorrenza della condizione dell'azione consistente nell'intervenuta emanazione del decreto di espropriazione, ha l'obbligo di compiere l'accertamento giudiziale (senza in ciò incorrere in vizio di ultrapetizione), e, quindi, di determinare comunque l'indennità, prescindendo del tutto dalla verifica della congruità, o meno, dell'indennità provvisoria offerta e dai criteri di calcolo in essa utilizzati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)