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Sez. 1, Sentenza n. 2859 del 11/02/2005 (Rv. 579625 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE | Offerta dell'indennità provvisoria - Conseguenze - Accettazione e stipula della cessione volontaria con esclusione della decurtazione del 40 per cento del valore - Ovvero rifiuto e determinazione amministrativa dell'indennità definitiva - Nuova offerta dell'espropriante - Irrilevanza - Espropriazioni non perfezionatesi alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 - Istituto della c.d. accettazione dell'indennità fermo restando l'effetto ablativo già prodottosi - Applicabilità.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579625-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

In base agli artt. 11 e 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (ed ora degli artt. 20 e ss. del T.U. approvato con d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 per le espropriazioni in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia successiva all'entrata in vigore della nuova disciplina), che regolano il procedimento di stima dell'indennità di espropriazione rivolto a consentirne la definizione negoziale anche con riguardo al trasferimento dell'immobile attraverso la cessione volontaria, l'espropriante, prima di aver chiesto ed ottenuto il decreto ablativo di cui al successivo art. 13, è tenuto ad offrire l'indennità (da lui stesso determinata) in misura congrua e rispondente ai parametri di legge all'espropriando, cui è concesso un termine di trenta giorni per accettarla e stipulare eventualmente la cessione volontaria dell'immobile - così evitando la decurtazione del 40 per cento prevista dall'art. 5 bis D.L. 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 - ovvero per rifiutarla sia con il semplice silenzio, sia con una dichiarazione espressa di non accettazione dell'offerta, e soltanto in caso di mancata accettazione di tale indennità provvisoria si apre la via della stima dell'indennità definitiva, da compiersi (ad opera di un organo terzo quale la speciale Commissione prevista dalla legge) dopo la pronunzia del decreto ablativo (art. 15 legge n. 865 del 1971, cit.) e rispetto alla quale la legge (art. 19 legge 865 cit.) più non pone, né potrebbe porre, alcun problema di offerta e di accettazione dell'indennità - trattandosi di attività non devoluta alle parti del procedimento ablativo - ma soltanto di possibile opposizione giudiziale. Tale sistema conosce una deroga soltanto per le espropriazioni già perfezionatesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 359 del 1992, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, la quale ha sostanzialmente introdotto l'istituto della cosiddetta accettazione dell'indennità come accordo sulla sola determinazione dell'indennità medesima (ferma restando l'acquisizione del bene all'espropriante per effetto della disposta ed attuata espropriazione) avente i medesimi effetti della cessione volontaria, per la evidente disparità di trattamento cui dava luogo il sopravvenuto art. 5 bis, cit. - il quale modificava (per le aree edificabili) i previgenti criteri di determinazione dell'indennità di esproprio con effetto anche per i giudizi in corso - tra i soggetti non ancora espropriati alla data della sua entrata in vigore (i quali, essendo ancora possibile, in mancanza del decreto ablatorio, la cessione volontaria, avrebbero potuto sottrarsi alla decurtazione del 40 per cento prevista dalla nuova normativa) e quelli già espropriati (e quindi impossibilitati alla cessione e, con essa, ad evitare la menzionata decurtazione).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 11 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 15 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)