Sez. 1, Sentenza n. 2787 del 05/02/2009 (Rv. 606583 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità provvisoria non accettata - Domanda di accertamento e liquidazione giudiziale dell'indennità - Natura dell'azione - Obbligo del giudice di procedere alla determinazione dell'indennità - Sussistenza - Vizio di ultrapetizione - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia di indennità di espropriazione, allorchè il privato non abbia accettato l'indennità provvisoria offerta dalla P.A. ed abbia intrapreso l'azione per la determinazione della giusta indennità, questa non si configura come opposizione alla determinazione dell'indennità, ma come domanda di accertamento diretta, sin dall'origine, alla fissazione della giusta indennità, con la conseguenza che la corte di appello è tenuta a compiere la liquidazione, anche in misura inferiore a quella pretesa od a quella offerta in via amministrativa, senza per questo incorrere nel vizio di ultrapetizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)