Sez. 2, Sentenza n. 27148 del 06/06/2025 Ud. (dep. 24/07/2025) Rv. 288461-01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA' | Valutazione dell'entità del danno - Momento della commissione del reato - Riferibilità - Diminuzione per fatti successivi al reato - Irrilevanza - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA'
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale deve essere valutata con riferimento al momento in cui il reato risulta commesso, sicché è irrilevante la sua successiva riduzione, conseguente alla rifusione del danno alla persona offesa. (Fattispecie relativa a frode informatica, in cui è stata ritenuta corretta la configurabilità dell'indicata aggravante, sebbene fosse intervenuto l'integrale risarcimento del danno da parte dell'assicurazione della vittima).
Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 640 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)