Sez. 3 - , Sentenza n. 53981 del 16/07/2018 Ud. (dep. 03/12/2018) Rv. 274425 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ | Reato associativo - Configurabilità dell'aggravante di cui all’art. 61, n. 7 - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ
La circostanza aggravante dell'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., è incompatibile con il reato di associazione per delinquere, in quanto il requisito del danno patrimoniale è estraneo alla struttura del reato associativo, non derivando dalla mera costituzione di un sodalizio criminoso, ancorché ispirato da motivi di lucro, alcun danno patrimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'aggravante in esame è invece configurabile in relazione ai reati fine dell'associazione criminosa, che possono produrre danni patrimoniali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 lett. 7, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)