Sez. 1, Sentenza n. 4568 del 15/04/1992 (Rv. 476798 - 01)
Prova civile - Rendimento dei conti | Giudizio di rendiconto - Gestione - Ricostruzione - Prova - Onere - Ripartizione - Prove - Lacunosità o incompletezza - Conseguenze - Istruttoria d'ufficio - Ammissibilità - Pronuncia di non "liquet" - Inammissibilità.
Prova civile - Rendimento dei conti
Nel giudizio di rendiconto promosso nei confronti del soggetto obbligato alla presentazione del conto al fine di ottenere il pagamento del saldo di gestione, tale soggetto è tenuto, a prescindere dalla sua formale funzione di convenuto, a fornire tutti gli elementi utili per la ricostruzione della gestione stessa - ed in tal caso spetterà a chi contrasti le sue affermazioni documentate dimostrare la loro erroneità -, mentre alla lacunosità o incompletezza delle prove fornite dalle parti sopperisce comunque l'istruttoria disposta di ufficio dal giudice (con la consulenza tecnica e con il giuramento ex art. 265 cod. proc. civ., o con quello suppletorio), escludendosi la possibilità di una pronunzia di non "liquet", che si configurerebbe come sostanzialmente assolutoria del convenuto dall'obbligo di presentazione del conto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)