Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001 (Rv. 548072 - 01)
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Mancata presentazione - Poteri del giudice - Disposizione di prove officiose (giuramento suppletorio o c.t.u.) - Legittimità.
PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI
La mancata presentazione del rendiconto da parte del soggetto obbligatovi consente al giudice la più ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito (anche ai soli fini di trarne presunzioni), nonché di disporre l'acquisizione di prove officiose (come il giuramento suppletorio o la C.t.U.) ovvero richieste dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)