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Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001 (Rv. 548072 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI | Mancata presentazione - Poteri del giudice - Disposizione di prove officiose (giuramento suppletorio o c.t.u.) - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548072-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI

La mancata presentazione del rendiconto da parte del soggetto obbligatovi consente al giudice la più ampia facoltà di valutare il materiale probatorio già acquisito (anche ai soli fini di trarne presunzioni), nonché di disporre l'acquisizione di prove officiose (come il giuramento suppletorio o la C.t.U.) ovvero richieste dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)