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Sez. 1, Sentenza n. 677 del 12/03/1973 (Rv. 362828 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE DELL'APPALTATORE - PRINCIPIO DELLA GENERALITA E TEMPESTIVITA - APPLICABILITA - ECCEZIONI.*
Stato
decisa il 1973-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362828-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - RISERVE DELL'APPALTATORE - PRINCIPIO DELLA GENERALITA E TEMPESTIVITA - APPLICABILITA - ECCEZIONI.*

Il principio della generalita e della tempestivita delle riserve che l'appaltatore di opere pubbliche deve formulare nel corso del procedimento di contabilita, non e applicabile in alcune ipotesi: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalita di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera (come la rivalsa delle imposte o la decorrenza degli interessi di mora); b) comportamento doloso o gravemente colposo della pa nell'eseguire adempimenti amministrativi, quando non incida direttamente sull'esecuzione dell'opera e sia quindi indifferente con le finalita delle riserve; C) fatti cosi detti continuativi, cioe quelli riguardanti l'opera nel suo complesso, fatti prodotti da una causa costante, e quelli in cui una serie di frequenti episodi pregiudizievoli acquisti Rilevanza onerosa soltanto per effetto della ripetizione degli episodi medesimi.*

Riferimenti normativi: Legge 25/05/1895 num. 350 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)