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Sez. 1, Sentenza n. 78 del 10/01/1974 (Rv. 367608 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DELLE RISERVE DA PARTE DELL' APPALTATORE - ESTENSIONE - APPLICABILITA IN ORDINE ALL'EQUO COMPENSO EX ART 1664 COD CIV.*
Stato
decisa il 1974-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367608-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA DEI LAVORI - ONERE DELLA PRESENTAZIONE DELLE RISERVE DA PARTE DELL' APPALTATORE - ESTENSIONE - APPLICABILITA IN ORDINE ALL'EQUO COMPENSO EX ART 1664 COD CIV.*

In tema di contabilita dei lavori di esecuzione delle opere pubbliche, l'Onere della riserva non riguarda solo pretese che traggano origine dal modo di rilevamento e di registrazione dei lavori via via eseguiti, ma riguarda anche richieste di ulteriori compensi e indennizzi per i lavori eseguiti qualunque ne sia il titolo e, quindi, anche l'equo compenso cui l'appaltatore ha diritto, a norma del secondo comma dell' art 1664 cod civ, quando nel corso dell'opera si manifestino determinate difficolta di esecuzione non previste dalle parti, che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell'appaltatore. In tal caso la riserva e intesa ad evitare - non appena sia possibile formularla - che il credito complessivo dell'appaltatore possa consolidarsi nelle somme che l'amministrazione via via contabilizza in suo favore. Il principio della tempestivita delle riserve che l'appaltatore di opere pubbliche deve formulare riguardo a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivo spettantegli riveste carattere generale, con le sole seguenti eccezioni: a) fatti estranei all'oggetto dell'appalto o alla finalita di documentazione cronologica dell'iter esecutivo dell'opera (come la rivalsa delle imposte o la decorrenza degli interessi di mora); b) comportamento doloso o gravemente colposo della pa, nell'eseguire adempimenti amministrativi, quando non incida direttamente sull'esecuzione dell'opera e sia, quindi, indifferente con le finalita delle riserve; C) fatti cosiddetti 'continuativì quando ovviamente l'appaltatore non abbia potuto ancora trarre dal ripetersi degli episodi a lui pregiudizievoli la percezione della loro incidenza economica. (V 677'73, mass n 362828).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1664 com. 2, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 36, Legge 25/05/1895 num. 350 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)