Sez. 2, Sentenza n. 2936 del 27/03/1999 (Rv. 524657 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE | Trasferimento in proprietà da parte dell'Ente - Cessazione del divieto di cessione a terzi.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - CESSIONE
Il divieto di cessione degli alloggi di edilizia economica e popolare assegnati con patto di futura vendita - previsto dall'art. 17 del D.P.R. 1972/n.1035 - opera fino a quando detti alloggi facciano parte del patrimonio indisponibile dell'Ente e non dopo che siano stati legittimamente acquisiti in proprietà dall'assegnatario. Pertanto, al fine di stabilire se la convenzione con la quale l'assegnatario siasi obbligato a trasferire l'alloggio a persona non avente i requisiti di legge per accedere alle provvidenze dell'edilizia economica e popolare sia invalida per illiceità della causa ex art. 1343 cod. civ., siccome intesa ad eludere il divieto di cessione delle anzidette provvidenze, è necessario indagare se le parti abbiano inteso conferire alla convenzione anzidetta effetti immediati con la conseguente nullità della stessa, perché avente ad oggetto un bene sottratto alla loro disponibilità, ovvero procrastinarne gli effetti alla stipula dell'atto di cessione in proprietà con l'I.A.C.P. (ex INA - CASA).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)