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Sez. 1, Sentenza n. 12125 del 13/11/1991 (Rv. 474613 - 01)

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Cessione | Divieto ex art. 17 lett. a) del D.P.R. n. 1035 del 1972 - Assegnatario in locazione semplice e assegnatario con atto di futura vendita - Applicabilità - Condizioni - Sublocazione - Autorizzazione da parte dell'ente assegnante per esigenze peculiari e transitorie dell'assegnatario - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474613-01

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Disposizione dell'alloggio - Cessione

Il divieto di cessione ad altri dell'alloggio economico e popolare oggetto di assegnazione, previsto e sanzionato dall'art. 17 lett. a) del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, sussiste a carico tanto dell'assegnatario in locazione semplice quanto dell'assegnatario con patto di futura vendita, fino a quando non si perfezioni il trasferimento della proprietà con la stipulazione del relativo contratto, e non resta escluso dalla circostanza che l'ente assegnante abbia autorizzato la sublocazione, alla stregua di esigenze peculiari e transitorie di detto assegnatario, ove il termine all'uopo fissato con il provvedimento autorizzatorio sia scaduto e non siano sopravvenuti altri analoghi provvedimenti (su sollecitazione dell'assegnatario medesimo).

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)