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Sez. 3, Sentenza n. 2756 del 18/09/1972 (Rv. 360436 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360436-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA CONTROPARTE - NECESSITA - CONDIZIONI.*

La rinuncia agli Atti ha piena efficacia anche in Mancanza di accettazione quando risulti che la controparte non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale interesse deve concretarsi nella possibilita di un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, ossia nella possibilita di conseguire un'utilita considerata dalla legge meritevole di tutela e non gia qualsiasi utilita di fatto. E detto interesse sussiste quando la presenza di presupposti processuali porrebbe il convenuto in condizione di ottenere una pronuncia di rigetto nel merito, preclusiva della domanda. (Conf 1527'71, mass n 351888).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)