Sez. 3, Sentenza n. 4917 del 24/09/1979 (Rv. 401573 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO - ACCETTAZIONE DELLA RINUNCIA - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Al fine della declaratoria di Estinzione del processo a norma dell'art 306 cod proc civ, l'accettazione della rinuncia agli Atti del giudizio e richiesta soltanto nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia e fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo. Tale interesse - che deve concretarsi nella possibilita di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorche il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale. Pertanto, la notificazione della dichiarazione di rinuncia, al fine dell'accettazione della stessa, non e necessaria allorche il convenuto, non essendosi costituito, non abbia rivelato alcun interesse (nel senso sopra indicato) alla prosecuzione del processo. (V 2756/72, mass n 360436; (V 1527/71, mass n 351888; (V 889/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)