Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 03/03/1983 (Rv. 426408 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELL'INDENNITÀ ESPROPRIATIVA, PROMOSSO AI SENSI DELL'ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE LEGGI - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO LA STIMA DELL'INDENNITÀ ESPROPRIATIVA, PROMOSSO AI SENSI DELL'ART. 19 LEGGE N. 865 DEL 1971 - SOPRAVVENIENZA DI NUOVE LEGGI - EFFETTI E CONSEGUENZE.*
Con riguardo al giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa effettuata dall'ufficio tecnico erariale, che sia stato promosso a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, la sopravvenienza delle nuove leggi, che demandano detta stima in Sede amministrativa ad apposita commissione provinciale anziché all'ufficio tecnico erariale (legge 28 gennaio 1977 n. 10; legge 29 luglio 1980 n. 385 e successive proroghe), non determina l'improseguibilità della domanda, in quanto detta opposizione non integra un'impugnativa di determinazioni amministrative, ma introduce un ordinario giudizio, con cognizione piena ed autonoma su tutte le questioni attinenti all'ammontare dell'indennità espropriativa, sicché il giudice adito ha il potere-dovere di quantificare direttamente l'indennità stessa, tenendo conto della disciplina sopravvenuta. (V 3553/81, mass n 414166; (Conf 4679/81, mass n 415391).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)