Sez. 1, Sentenza n. 4679 del 21/07/1981 (Rv. 415391 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - EFFETTUATA DALL'UTE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 E PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 10 DEL 1977 E DELLA SUCCESSIVA LEGGE N 385 DEL 1980 - NORME SOPRAVVENUTE SULLA DEVOLUZIONE DELLA STIMA IN SEDE AMMINISTRATIVA AD APPOSITA COMMISSIONE PROVINCIALE ANZICHE ALL'UTE - INCIDENZA SULLA PERSEGUIBILITA DELLA DOMANDA E SUL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE ADITO DI QUANTIFICARE DIRETTAMENTE L'INDENNITA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - EFFETTUATA DALL'UTE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO PROMOSSO EX ART 19 DELLA LEGGE N 865 DEL 1971 E PENDENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 10 DEL 1977 E DELLA SUCCESSIVA LEGGE N 385 DEL 1980 - NORME SOPRAVVENUTE SULLA DEVOLUZIONE DELLA STIMA IN SEDE AMMINISTRATIVA AD APPOSITA COMMISSIONE PROVINCIALE ANZICHE ALL'UTE - INCIDENZA SULLA PERSEGUIBILITA DELLA DOMANDA E SUL POTERE-DOVERE DEL GIUDICE ADITO DI QUANTIFICARE DIRETTAMENTE L'INDENNITA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al giudizio di opposizione avverso la stima della indennita espropriativa, effettuata dall'ufficio tecnico erariale, che sia stato promosso a norma dell'art 19 della legge 22 ottobre 1971 n 865, e che sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n 10 e della successiva legge 29 luglio 1980 n 385 (la quale prevede, in via provvisoria, fino all'emanazione di nuova apposita legge, la reviviscenza delle Disposizioni delle precedenti leggi dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n 5 del 1980), le Disposizioni delle norme sopravvenute, circa la devoluzione di detta stima in Sede amministrativa ad apposita commissione provinciale, anziche all'ufficio tecnico erariale, non incidono sulla proseguibilita della domanda, ne sul potere-dovere del giudice adito di quantificare direttamente la indennita stessa, secondo i criteri della legge n 865 del 1971, come modificati dalla legge n 10 del 1977, tenuto conto che la suddetta opposizione non integra un'impugnativa delle determinazioni adottate in Sede amministrativa, ma introduce un ordinario giudizio, con cognizione piena ed autonoma su tutte le questioni attinenti allo ammontare dell'indennita espropriativa.*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 14 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)